PROPOSTA ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE Concessioni Demaniali

Di seguito la Proposta dell’Atto di Indirizzo del Consiglio Comunale presentata dai Consiglieri Comunali Vito De Palma, Patrizia Ratti, Marilisa Mongelli, Cristiano Inglese e Rosaria Leserri

➡️ PROPOSTA ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE #ConcessioniDemaniali

Premesso che:

▪ Il Comune di Ginosa, per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive si occupa della gestione del demanio marittimo per subdelega ex art. 105 D. Lgs. n. 112/1998, in attuazione della L. n. 59/1997, e della L.R. Puglia n. 17/2015, art. 6, co. 3, secondo cui è conferito ai comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1;

▪ Il complesso quadro normativo attinente le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime in scadenza, si è ulteriormente arricchito di recenti disposizioni;

▪ Le condizioni di difficoltà in cui si trovano ad operare molti Comuni costieri, nella gestione amministrativa del demanio marittimo, sono state da ultimo determinate dalla L. n. 145/2018 del 30/12/2018, in vigore dal 1/1/2019, la quale, all’art. 1 co. 682, ha stabilito che “le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 400/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 494/93, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, di anni quindici (..)”;

▪ La Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25) – entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2020, apportando modifiche all’art 182 del suindicato DL lo ha così statuito: “ Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”;

Considerato che:

▪ la norma ha introdotto l’ estensione di ulteriori quindici anni alle concessioni demaniali marittime

per cui era stata fissata la scadenza ultima al 31/12/2020;

▪ stante la natura di norma ancorché derogativa della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e tuttavia

univoca nella sua interpretazione, l’Ente gestore può comunque svolgere un’attività di natura esecutiva diretta a verificare l’ esistenza di condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione in maniera del tutto generalizzato; pertanto in attesa che venga definita una riforma sistematica della materia, possono ottenere l’estensione al 31/12/2033 del termine di validità dei titoli concessori, quelle concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 1/1/2019 (elencate al comma 1 dell’art.1 della legge 494/1993) relative a:

1. gestione di stabilimenti balneari;

2. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 3. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

4. gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

5. esercizi commerciali;

6. servizi di altra natura, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti

categorie;

Vista la circolare dell’Ufficio Demanio marittimo della Regione Puglia prot.AOO_108/25.02.19/4184, con la quale si forniscono le indicazioni operative ai Comuni costieri per l’ applicazione dell’ estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti.

Considerato che con la sopracitata circolare, la Regione Puglia aveva invitato i Comuni costieri, ancor prima della Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in linea con le direttive già espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad applicare l’estensione quindicennale a mezzo di provvedimento ricognitivo contenente i riferimenti alla nuova scadenza del titolo, alla fonte normativa e al ricalcolo, a partire dall’annualità 2021, del corrispettivo dovuto all’Erario, nonché delle somme da versare all’Agenzia delle Entrate per l’assolvimento dell’imposta di registro.

Valutato che:

▪ i Comuni costieri, titolari del potere delegato di regolamentare il rilascio delle concessioni

demaniali marittime e di adottare gli atti di pianificazione, sono tenuti a declinare concretamente

i precetti normativi vigenti in materia;

▪ il Legislatore italiano ha già prorogato fino al 2020 le concessioni in essere, motivando la scelta

con la necessità di garantire ai concessionari, nelle more del procedimento normativo che porta alla ridefinizione dell’intera materia, la continuazione della propria attività d’impresa e la possibilità di ammortizzare gli investimenti effettuati;

▪ la proroga con termine al 31/12/2033 sarebbe, pertanto, la terza proroga consecutiva posta in essere dal Legislatore nazionale, nonostante la asserita antigiuridicità di rinnovi o proroghe generalizzate, atti a favorire la reviviscenza dell’espunto diritto di insistenza;

▪ si debba procedere nella direzione indicata dalla Regione Puglia e dal Legislatore nazionale, in quanto il demanio marittimo, operando il Comune quale esecutore di funzioni delegate, è materia di competenza concorrente;

Tenuto conto inoltre che:

▪ è necessario, anche in considerazione dell’incertezza economica legata alla pandemia in atto ed

alla necessità di investimenti per l’adeguamento delle strutture al rispetto delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19, garantire continuità agli operatori del settore, sostenendone la stabilità imprenditoriale ed assicurando la possibilità di ottenere ed impiegare fondi che consentano l’utilizzo proficuo e la fruizione sicura dei beni demaniali marittimi concessi;

▪ è doveroso sostenere la ripresa economica delle singole imprese, del settore turistico nel suo complesso e dei lavoratori ivi impiegati.

Rilevato che, l’Ufficio Demanio Marittimo istituito presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ginosa provvederà, previa pubblicazione dell’ istanza dell’ interessato:

▪ alla determinazione della misura del canone annuale e dell’importo complessivo relativo al periodo di estensione, ai fini del calcolo e del versamento dell’imposta di registro;

▪ all’applicazione dell’estensione quindicennale a mezzo di provvedimento ricognitivo contenente i riferimenti alla nuova scadenza del titolo, alla fonte normativa e al ricalcolo del corrispettivo dovuto all’Erario, e delle somme da versare all’ Agenzia delle Entrate per l’assolvimento dell’imposta di registro, con espressa indicazione delle clausole di salvaguardia di eventuali decisioni che saranno assunte dal Legislatore nazionale e da qualsivoglia altra autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali che reiterano la proroga della scadenza delle concessioni demaniali marittime e fatti salvi, altresì, i poteri di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione da parte dell’Amministrazione comunale del provvedimento in esame.

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. – Codice della Navigazione.

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i. – Regolamento per l’ esecuzione del Codice della Navigazione.

Visto il D.Lgs. 112/98 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59.

Vista la Legge Regionale 10 aprile 2015, n.17 – Disciplina della tutela e dell’ uso della costa.

Visto l’ art. 182 della Legge 17 luglio 2020, n. 77

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Tutto ciò premesso

si propone al Consiglio Comunale l’adozione del seguente atto deliberativo di indirizzo all’Ufficio Tecnico del Comune di Ginosa:

1. di considerare tutto quanto in premessa esposto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell’estensione del termine di durata delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2033, ai sensi della L. n.145/2018 art. 1commi 682, 683 e 684, letta in combinato disposto con la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha modificato l’art 182 del DL rilancio;

3. di demandare allo Sportello Unico Attività Produttive – Ufficio Demanio Marittimo ogni attività gestionale consequenziale all’adozione del presente provvedimento, in considerazione delle motivazioni esposte in premessa, ivi compreso l’adozione di provvedimento ricognitivo contenente i riferimenti alla nuova scadenza del titolo, alla fonte normativa e al ricalcolo del corrispettivo dovuto all’Erario, e delle somme da versare all’Agenzia delle Entrate per l’assolvimento dell’imposta di registro, con espressa indicazione delle clausole di salvaguardia di eventuali ed ulteriori decisioni che saranno assunte dal Legislatore nazionale e da qualsivoglia altra autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali che reiterano la proroga della scadenza delle concessioni demaniali marittime e fatti salvi, altresì, i poteri di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione del provvedimento in esame.

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Programmazione Economico Finanziaria e alla Regione Puglia – Servizio Demanio Marittimo, per quanto di specifica competenza;

5. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici;

6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di legge innanzi all’ Autorità Giudiziaria competente